Geco Green Energy Company
 
Green Energy Company
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FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER)




Meccanismo di incentivazione dell’EE prodotta da
fonte solare

La tecnologia fotovoltaica consente di produrre energia elettrica mediante la conversione della radiazione solare, tutto ciò con l’evidente vantaggio di non determinare ripercussioni sull’ambiente rispetto a quanto accade invece con l’energia prodotta da fonte convenzionale (petrolio, gas, ecc.). Tale tecnologia mostra uno stato di maturazione tecnica affidabile ed avanzata, tuttavia non risulta ancora competitiva sotto il profilo economico. Per ovviare a questa problematica ed accelerare la diffusione delle installazioni fotovolatiche, sono stati introdotti alcuni meccanismi di incentivazione sia in conto capitale che in conto esercizio per promuovere la produzione di energia elettrica da fonte solare.
Il Nuovo Conto Energia è il meccanismo di incentivazione in conto esercizio, della produzione di energia fotovoltaica. La fonte normativa da cui nasce il Nuovo Conto Energia è il Decreto Ministeriale del 19/02/’07.  

1. Cosa è il Conto Energia
Il conto energia è il meccanismo di incentivazione dell’energia prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
La fonte normativa da cui il Conto Energia ha origine è il  Decreto Ministeriale emanato di concerto dal Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il cosiddetto “Nuovo Conto Energia”  definito dal DM 19/02/’07 subentra ai precedenti DM del 28/07/’05 ed il DM  del 06/02/’06.

2. Chi può ricevere l’incentivo
Possono richiedere e beneficiare dell’incentivo le seguenti tipologie di soggetti:

  1. Persone fisiche;
  2. Persone giuridiche;
  3. Soggetti pubblici;
  4. I condomini di unità abitative e/o edifici;

3. Dimensione e caratteristiche di  impianto per poter accedere all’incentivo
Il Nuovo Conto Energia prevede che possano beneficiare della tariffa incentivante:

  1. tutti gli impianti la cui potenza nominale non sia inferiore ad 1 KW;
  2. gli impianti che sono realizzati e che operano in modalità grid-connected (connessi alla rete).

4. Articolazione tariffaria dell’incentivo
La tariffa incentivante viene riconosciuta su tutta l’energia prodotta dall’impianto indipendentemente dall’utilizzo che ne viene fatto (consumo o cessione alla rete). Inoltre la tariffa varia in funzione della classe di potenza ed al livello di integrazione architettonica dell’impianto. La tabella che segue, estratta dal DM 19/02/’07, indica l’incentivo espresso in €/KWh riconosciuto per le diverse tipologie di impianto previste. La tariffa viene riconosciuta al soggetto responsabile per una durata di venti anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto (gli incentivi sono costanti in moneta corrente per tutta la durata di erogazione della tariffa).


 

Tipologia di impianto fotovoltaico

Potenza nominale dell’impianto

1
Non Integrato

2
Parzialmente Integrato

3
Integrato

A)

1≤ p ≤ 3

0,384

0,422

0,470

B)

3 ≤ p ≤ 20

0,365

0,404

0,442

C)

p > 20

0,346

0,384

0,422


Gecompany Cortona
Gecompany Cortona Gecompany Cortona

Le tipologie di impianto che contraddistinguono le righe della tabella sono relative alle diversa potenza dell’impianto. Le colonne della tabella riguardano invece le tre tipologie d’integrazione previste dal Conto Energia. Entrambi i fattori (potenza-livello di integrazione) giocano un ruolo fondamentale  ai fini della determinazione della tariffa incentivante da riconoscere a ciascun impianto fotovoltaico. Sinteticamente e non entrando nelle specifiche dei singoli casi:

  1. l’impianto non integrato è l’ impianto installato al suolo o in modo non complanare alle superfici di fissaggio;
  2. l’impianto parzialmente integrato è collocato in modo complanare alle superfici degli edifici su cui sono fissati;
  3. l’impianto integrato vede i moduli sostituirsi alla copertura dei tetti, delle facciate, ecc., mantenendo quindi la stessa inclinazione e funzionalità architettonica.

5. Premi previsti
Il DM 19/02/’07 prevede inoltre la possibilità di accedere ad ulteriori premi in grado di incrementare del 5% le tariffe incentivanti nei seguenti casi:

    • impianti di potenza maggiore di 3 KW e non integrati che acquisiscono il titolo di autoproduttori;
    • scuole pubbliche o paritarie o per strutture sanitarie;
    • impianti integrati in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto;
    • impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

    6. Copertura finanziaria degli incentivi
    La copertura finanziaria dell’incentivazione della produzione dell’EE elettrica da radiazione solare deriva dal fondo che si realizza dalla componente tariffaria “A3” riscontrabile nelle bollette energetiche di tutte le utenze.

    7. Valorizzazione dell’energia prodotta dall’impianto
    Il conto energia costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto responsabile dell’impianto FV. Difatti l’erogazione dell’incentivo consente al soggetto responsabile di ottenere un incentivo su tutta l’energia elettrica prodotta.
     Ulteriore fonte di ricavo per il soggetto responsabile è costituita dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto che può essere poi autoconsumata (accedendo alla Disciplina dello Scambio sul Posto) o venduta al mercato.
    La Disciplina dello Scambio sul Posto  può essere attivata solo per gli impianti con potenza sino ai 200 KW e prevede la possibilità di utilizzare la rete elettrica come un sistema di stoccaggio dell’EE prodotta e non auto-consumata. Le conseguenze del meccanismo sono che l’utente dello scambio:

    1. riceverà e provvederà a pagare al proprio fornitore l’EE prelevata;
    2. riceverà dal GSE un contributo per l’EE immessa in rete, che garantisce al più l’equivalenza tra quanto pagato  per l’EE prelevata ed il valore dell’EE immessa in rete.

    Nella sostanza il meccanismo dello scambio sul posto, nella sua versione attuale (Arg/Elt 74/08 AEEG), prevede un saldo di tipo commerciale dell’EE scambiata con al rete e non più fisico come nel sistema precedentemente vigente (del. 28/06 AEEG).
    La vendita dell’energia prodotta dall’impianto FV può avvenire attraverso la cessione in regime amministrato o attraverso la cessione diretta nel mercato. Nel primo caso l’EE immessa nella rete è ritirata ai prezzi definiti dall’AEEG, mentre nel secondo caso la cessione avviene previa adesione al mercato elettrico.

    Regole di base del Nuovo CE

    Soggetti ammessi

    1. Persone fisiche
    2. Persone giuridiche
    3. Soggetti pubblici
    4. Condomini

    Potenza nominale minima

    1 KW

    Durata incentivazione

    20 anni

    Riduzione annua incentivo

    2% (dal 2009)

    Potenza massima incentivabile

    1.200 MW

    Non cumulabilità tariffe

    1. Contributi in conto capitale >20%
    2. Certificati Verdi


 
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