Meccanismo di incentivazione dell’EE prodotta da fonte eolica
La tipologia di incentivo è discriminata dalla potenza dell’impianto installato:
- Impianti con potenza inferiore a 20 kW: sono impianti che non hanno diritto alla vendita perchè non sono considerati Officine Elettriche;
tutta l’energia elettrica prodotta deve essere autoconsumata (incentivo di scambio sul posto).
Per questa tipologia di impianto non esiste imposizione fiscale (ai sensi della L. 133/99), e non è necessaria la denuncia all’U.T.F. (ufficio tecnico della finanza).
Le singole Regioni possono richiedere speciali autorizzazioni.
Impianti con potenza sueriore a 20 kW e inferiori a 100 Kw: sono impianti considerati officine meccaniche, necessitano di denuncia all’U.T.F. (ufficio tecnico della finanza) e sono soggette a imposizione fiscali.
Hanno la facoltà di autoconsumare l’energia prodotta, tutta o in parte, ma anche di venderne le eccedenze.
Gli impianti di questa tipologia devono essere iscritti al catasto nella categoria D/1 (leggi la circolare n. 14 dell’Agenzia del Territorio), e sono soggtti al giudizio della Regione per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) 152/2006 ARTICOLO 23.
Rientrano nei meccanismi di incentivazione dei certificati verdi (qualora la produzione annua superi i 50 MWh) e nel mercato dei certificati R.E.C.S.
Procedura per i certificati verdi
Per impianti superiori a 50 MWh di produzione annua è possibile accedere all’incentivo basato sui Certificati Verdi emessi dal GSE – s.p.a.;
L’impresa presenterà la domanda al GSE per la richiesta di identificazione IRGO.
Successivamente il gestore della rete (GSE), rilascierà la garanzia di origine dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (GO).